LA “SALVA-FININVEST”? ISTANZA LEGITTIMA (ma è stato meglio ritirarla).

Farò l’avvocato del Diavolo. Mi spiegate, aldilà della (grave) inopportunità di metterla nella manovra economica, cosa c’era di vergognoso nella cosiddetta norma “salva-Fininvest”?

La questione è abbastanza complicata ma cominciamo, intanto, col dire che non avrebbe “salvato” nessuno, perché si sarebbe trattato di rinvio (e non annullamento) a definitiva sentenza di Cassazione del pagamento di un risarcimento eventualmente confermato in appello.

Passo indietro: il contesto riguarda il risarcimento di 750 milioni che la Fininvest di Berlusconi è stata condannata in primo grado a pagare alla Cir di De Benedetti (vedi Lodo Mondadori – causa civile) e per la quale, come detto, si attende la sentenza d’appello e la conseguente probabile richiesta d’esame in Cassazione.

Andiamo ora alle radici della questione. A differenza di quello penale, il diritto civile prevede la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna già in primo grado e la sua sospensione solo su facoltà del giudice secondo determinate ragioni (art. 282 e art. 283 del Codice di Procedura Civile).

Perché questa differenza con l’ambito penale? A quanto pare, perché essendo le misure di condanna civili meno gravi di quelle penali (che possono riguardare l’incarcerazione, ossia la privazione della libertà personale) si vuole venire incontro più alla parte richiedente (per esempio, il creditore di un debito) affinché possa avere accesso subito al risarcimento, che al convenuto (per esempio, il debitore giudicato tale in primo grado), dati i tempi lunghi del processo civile.

La “salva-Fininvest” inseriva l’automaticità di sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna (che perciò non sarebbe più stata soggetta a decisione del giudice secondo il succitato art. 283 c.p.c.) fino all’ultimo grado di giudizio per risarcimenti superiori a 20 milioni di euro (10 in primo grado) e questo effettivamente appare discutibile, in quanto il diritto vale per tutti o per nessuno.

Discutibile, comunque, non vergognoso. Aldilà dell’evidente ragione della norma (venire incontro a un’esigenza del Premier), infatti, la negatività della sua essenza è tutta da verificare. Insomma, ci sarebbe da riflettere e non da stracciarsi le vesti, perché effettivamente, trattandosi di cifre tali, si parla pur sempre di colpo mortale a un’azienda, cosa che potrebbe far rivedere i concetti di esecuzione diretta della condanna e facoltà del giudice senza doversi scandalizzare.

Si badi bene, non sostengo convintamente la norma, perché appunto richiede un’attenta riflessione e al momento non posso essere convinto di nulla, ma sostengo certamente la sua legittimità, almeno sotto forma di proposta di legge.

Dal lato politico, comunque, contando anche sul fatto che tale norma pare essere comparsa, così dal nulla, solo dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, all’insaputa di tutti (tranne che di Berlusconi, evidentemente), ha fatto bene la Lega a pretenderne il ritiro dal documento della manovra economica, perché appunto si trattava di giustizia e non certo di economia.

Le vere ragioni, però, sono altre, ossia politiche. Da Pontida in poi, infatti, il partito di Bossi non può più permettersi di far ingoiare rospi al proprio elettorato, dato che qualsiasi legge nata da un’esigenza del Premier, pur se condivisibile o almeno legittima come in questo caso, passa per “legge ad-personam”, e per questa ragione ingiusta.

Doveroso, dunque, ritirare il comma “incriminato”. Ma la questione richiede attenta riflessione, senza pregiudizi di sorta.

3 risposte a "LA “SALVA-FININVEST”? ISTANZA LEGITTIMA (ma è stato meglio ritirarla)."

  1. Caro Roberto, mi permetto di inserirmi nell’attenta riflessione cui fai cenno nel tuo pezzo.

    A prescindere dall’opportunità o meno “politica” della norma (cosa ci sia di “politico” in tutta la vicenda non l’ho ancora capito) la norma, così come formulata, era a mio giudizio incostituzionale e quindi illegittima ex se.

    Porre come discrimine la cifra di 10 milioni in primo grado ed i 20 in appello viola, su tutti, l’art. 3 Cost.

    Quanto all’esigenza di rivedere (in generale) in sede legislativa la provvisoria esecutività della sentenza civile di primo grado, tutto si può fare.

    Credo, tuttavia, che l’esecuzione provvisoria della sentenza sia stata forse l’unica utile innovazione negli ultimi venti anni di un processo, quello civile, che a tutt’oggi versa in stati fallimentari.

  2. Se, accanto alle sopradescritte situazioni, fosse stata chiesta la condanna alla restituzione di quanto pagato, (anticipo, caparra ), il giudice condannerà alla pagamento di tale somma (sentenza di condanna).

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